diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 3405 del 12/04/1994 (Rv. 486126 - 01)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Organi preposti al fallimento - Curatore - Compenso | Liquidazione - Relativo decreto del Tribunale - Impugnazione per Cassazione - Termine - Decorrenza.
Stato
decisa il 1994-04-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/486126-01

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Organi preposti al fallimento - Curatore - Compenso

Il termine di sessanta giorni per impugnare per Cassazione il decreto del Tribunale che liquida il compenso al curatore del fallimento (art. 39 R.D. 16 marzo 1942 n. 267) decorre, non già dalla pubblicazione del decreto, ma dalla comunicazione che ne è fatta alla parte, ovvero dalla incontestabile conoscenza da questa comunque acquisita del provvedimento.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge Falliment. art. 39 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 39 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)