Sez. U, Sentenza n. 12062 del 27/11/1998 (Rv. 521181 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - PROVVEDIMENTI - DECISIONE DEI RECLAMI | Provvedimenti a contenuto decisorio adottati dal Tribunale fallimentare - Ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost. - Termine per la proposizione - Decorrenza - Dalla comunicazione o dalla notificazione all'interessato.
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Il termine per la proposizione del ricorso straordinario per Cassazione avverso i provvedimenti di contenuto decisorio adottati dal Tribunale fallimentare non decorre dalla data del deposito in cancelleria dei suddetti provvedimenti, bensì dalla data di comunicazione o notificazione d'ufficio di essi agli interessati.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)