diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 9687 del 16/11/1994 (Rv. 488649 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Decisione di rimessione della causa al giudice ritenuto competente per valore - Erronea declinazione da parte di quest'ultimo della propria competenza per materia o per territorio inderogabile - Impugnazione del provvedimento declinatorio con il regolamento di competenza - Ammissibilità - Contenuto della impugnazione - Portata - Applicazione del principio alle sentenze del conciliatore impugnate in Cassazione per violazione delle norme sulla competenza.
Stato
decisa il 1994-11-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488649-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

Solo nell'ipotesi in cui il secondo giudice - al quale la causa sia stata rimessa con una decisione sulla competenza per valore - anziché denunciare il conflitto ex art. 45 cod. proc. civ., abbia, erroneamente, declinato la propria competenza (per materia o per territorio, se inderogabile), è ammissibile l'impugnazione del provvedimento declinatorio con il regolamento di competenza; impugnazione la quale, però, non può investire la questione dell'erroneità di detta decisione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 45 citato, bensì può solo rivolgersi a contestare l'incompetenza per materia ritenuta da detto giudice a conseguire dalla Suprema Corte l'individuazione del giudice competente a conoscere della controversia. Analogo principio va applicato alle sentenza del giudice conciliatore, non soggette a regolamento di competenza a norma dell'art. 46 cod. proc. civ., in tema di ricorso per cassazione per violazione delle norme sulla competenza (art. 360 n. 2 cod. proc. civ.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 46 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)