Sez. 1, Sentenza n. 1860 del 19/03/1984 (Rv. 433931 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - ISTRUTTORE - POTERI E OBBLIGHI - IN IPOTESI DI DIFETTO DI RAPPRESENTANZA DELLE PARTI, O DI AUTORIZZAZIONE - FACOLTÀ DISCREZIONALE - MANCATO ESERCIZIO - CONSEGUENZE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - ISTRUTTORE - POTERI E OBBLIGHI - IN IPOTESI DI DIFETTO DI RAPPRESENTANZA DELLE PARTI, O DI AUTORIZZAZIONE - FACOLTÀ DISCREZIONALE - MANCATO ESERCIZIO - CONSEGUENZE.*
Il potere concesso dall'art. 182 cod. proc. civ. al giudice di rilevare i difetti di rappresentanza, di assistenza e di autorizzazione e di invitare le parti alla relativa regolarizzazione costituisce non un Obbligo, ma soltanto una facoltà discrezionale dello stesso giudice, sicché il mancato Esercizio di tale facoltà non importa la necessità di un'apposita motivazione e non può essere sindacabile in Sede di legittimità. (Conf 1808/79, mass n 398175).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)