Sez. 1, Sentenza n. 1808 del 29/03/1979 (Rv. 398175 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA PROCESSUALE - DIFETTO DI RAPPRESENTANZA O DI AUTORIZZAZIONE RILEVATO DAL GIUDICE - RILEVAZIONE - FACOLTA DISCREZIONALE - MANCATO ESERCIZIO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA PROCESSUALE - DIFETTO DI RAPPRESENTANZA O DI AUTORIZZAZIONE RILEVATO DAL GIUDICE - RILEVAZIONE - FACOLTA DISCREZIONALE - MANCATO ESERCIZIO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Il potere attribuito dall'art 182 cod proc civ al giudice istruttore di rilevare i difetti di rappresentanza, assistenza e autorizzazione e di assegnare un termine alle parti per la relativa autorizzazione costituisce non gia un dovere, ma solo una facolta discrezionale, il cui mancato Esercizio, ancorche non giustificato da alcuna motivazione, non e sindacabile in Sede di legittimita.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)