Sez. L, Sentenza n. 13375 del 11/09/2003 (Rv. 566785 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - FORMA | Comunicazione in forma scritta - Contenuto - Adozione di formule particolari - Necessità - Esclusione - Manifestazione chiara della volontà di licenziamento - Necessità - Sussistenza - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - FORMA
Ai fini del rispetto del requisito della forma scritta per la validità del licenziamento, non è necessario che la volontà risolutiva sia espressa attraverso formule sacramentali, ma essa deve essere comunque manifestata in maniera adeguatamente intellegibile, ai fini della tutela dell'affidamento della controparte, sulla quale grava l'onere di una tempestiva impugnazione, mentre non può ritenersi equipollente la mera espressione del convincimento della validità di un precedente atto risolutivo, in quanto trattasi di dichiarazione priva di contenuto volitivo.(In applicazione di tale principio di diritto, la S.C. ha ritenuto non adeguatamente soddisfatto il requisito della forma scritta supportato solo da una lettera inviata dal datore di lavoro in replica ad una missiva della lavoratrice, che contestava l'illegittimità del licenziamento effettuato oralmente, in quanto la lettera del datore di lavoro conteneva solo l'affermazione della legittimità del licenziamento, effettuato ad nutum in quanto qualificava il rapporto tra le parti come autonomo).
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)