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Sez. L, Sentenza n. 13959 del 23/10/2000 (Rv. 541158 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - FORMA | Forma scritta - Telegramma - Validità - Condizioni - Mancato disconoscimento della provenienza da parte del destinatario.
Stato
decisa il 2000-10-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/541158-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - FORMA

La finalità di certezza della manifestazione della volontà di licenziare e di ricezione della stessa da parte del destinatario, perseguita dal legislatore attraverso l'imposizione della forma scritta, è soddisfatta ogni qual volta il documento scritto basti alla estrinsecazione formale di detta volontà, ciò che si verifica anche col telegramma, purché il destinatario non ne disconosca la provenienza.

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)