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Sez. 2, Sentenza n. 870 del 12/03/1976 (Rv. 379542 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - IN GENERE - ORDINANZA - LIQUIDAZIONE PER PRESTAZIONI GIUDIZIALI - MOTIVAZIONE - NECESSITA - DOMANDA DI COMPENSI ANCHE PER PRESTAZIONI IN SE STRAGIUDIZIALI - LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI PER QUESTE ULTIME - PROCEDURA SPECIALE - NATURA STRUMENTALE O COMPLEMENTARE RISPETTO ALLE PRESTAZIONI GIUDIZIALI - CONDIZIONE - MOTIVAZIONE - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1976-03-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/379542-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - IN GENERE - ORDINANZA - LIQUIDAZIONE PER PRESTAZIONI GIUDIZIALI - MOTIVAZIONE - NECESSITA - DOMANDA DI COMPENSI ANCHE PER PRESTAZIONI IN SE STRAGIUDIZIALI - LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI PER QUESTE ULTIME - PROCEDURA SPECIALE - NATURA STRUMENTALE O COMPLEMENTARE RISPETTO ALLE PRESTAZIONI GIUDIZIALI - CONDIZIONE - MOTIVAZIONE - NECESSITA.*

L'ordinanza di liquidazione degli onorari di avvocato per prestazioni giudiziali, di cui all'art 30 della legge n 794 del 1942, ricorribile per Cassazione - ai sensi dell'art 111 cost - anche per vizio di motivazione, deve essere motivata, sia pur succintamente, in rapporto agli argomenti difensivi svolti dalle parti, affinche possa da essa desumersi quale sia stato il ragionamento seguito dal giudice per giungere alla decisione. In particolare, ove nel relativo procedimento siano state prospettate questioni sull'an debeatur, detta motivazione deve spiegare perche esse non siano di ostacolo all'adozione del provvedimento, e, qualora siano stati chiesti compensi anche per prestazioni in se stragiudiziali, essa deve indicare le ragioni per cui tali prestazioni siano state, in concreto, strumentali o complementari rispetto a quelle propriamente processuali, sicche sia stata ritualmente seguita per tutta la procedura speciale di liquidazione degli onorari. (V 2009/70, mass n 348086; (V 1499/69, mass n 340322; (V 3157/68, mass n 336066).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 134, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5, Legge 13/06/1942 num. 794 art. 30 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)