Sez. U, Sentenza n. 2507 del 23/04/1982 (Rv. 420375 - 01)
COMUNE - FUNZIONE DEL COMUNE - IGIENE E SANITÀ - ASSISTENZA MEDICO CHIRURGICA ED OSTETRICA - IN GENERE - UFFICIO SANITARIO COMUNALE - PRESTAZIONI LAVORATIVE SUBORDINATE DI INFERMIERE ADDETTO ALL'UFFICIO - IMPIEGO PUBBLICO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
COMUNE - FUNZIONE DEL COMUNE - IGIENE E SANITÀ - ASSISTENZA MEDICO CHIRURGICA ED OSTETRICA - IN GENERE - UFFICIO SANITARIO COMUNALE - PRESTAZIONI LAVORATIVE SUBORDINATE DI INFERMIERE ADDETTO ALL'UFFICIO - IMPIEGO PUBBLICO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
Le prestazioni lavorative subordinate di infermiere addetto allo ufficio sanitario comunale, le quali, in forza di un qualsiasi atto dell'ente territoriale, contestuale o successivo, risultino stabilmente inserite nell'ambito della struttura organizzativa dello ente medesimo e per il perseguimento delle sue finalità istituzionali, integrano un rapporto di pubblico impiego, come tale devoluto alla cognizione esclusiva del giudice amministrativo. (V 1203/81, mass n 411773; (V 5681/80, mass n 409529).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)