Sez. 3, Sentenza n. 1773 del 26/03/1981 (Rv. 412459 - 01)
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RESPONSABILITA - IN GENERE - INTERVENTO CHIRURGICO - CONSENSO DEL PAZIENTE - NECESSITA - MANCANZA - EFFETTI - CONSENSO TACITO - AMMISSIBILITA - REQUISITI.*
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RESPONSABILITA - IN GENERE - INTERVENTO CHIRURGICO - CONSENSO DEL PAZIENTE - NECESSITA - MANCANZA - EFFETTI - CONSENSO TACITO - AMMISSIBILITA - REQUISITI.*
Nel caso di intervento chirurgico, e necessario che il paziente dia il proprio consenso al compimento sul suo corpo degli Atti operativi, con la conseguenza che sussiste responsabilita, di natura contrattuale, a carico del sanitario per eventuali danni derivati dall'intervento effettuato in difetto di detto consenso. E seppure questo non e condizionato a specifici requisiti di Forma e puo essere manifestato al sanitario con un comportamento tacito, occorre, per la sua validita, che il consenziente venga in precedenza edotto dei pericoli insiti nell'atto operatorio, con la prospettazione anche dei possibili esiti incidenti sulla sua vita di relazione, che - esulando dai limiti del problema tecnico, rimesso alla scelta del solo sanitario - vanno valutati dal paziente per poter consapevolmente - e quindi validamente - manifestare il proprio assenso. (V 1132/76, mass n 379812; (V 2439/75, mass n 376324; (V 3906/68, mass n 337412).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2230, Cod. Civ. art. 2236
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)