Sez. 1, Sentenza n. 6222 del 02/06/1995 (Rv. 492648 - 01)
MINIERE, CAVE E TORBIERE - POSSESSO E AZIONI POSSESSORIE | Concessionario per lo sfruttamento di acque minerali - Tubazione per condurre l'acqua dalla sorgente allo stabilimento - Realizzazione nel sottosuolo - Possessore del fondo - Azione di reintegrazione - Esperibilità.
MINIERE, CAVE E TORBIERE - POSSESSO E AZIONI POSSESSORIE
Il R.D. 29 luglio 1927 n. 1443 prevede che i possessori di fondi non possono opporsi ai lavori di coltivazione della concessione per lo sfruttamento minerario o di acque minerali, salvo il diritto al risarcimento di eventuali danni (art. 19), mentre allorché il fondo del privato sia assoggettato non solo ad attività di ricerca e coltivazione, bensì venga occupato da opere di carattere permanente, necessita una regolare procedura espropriativa, anche nel caso che il fondo sia ricompreso nel perimetro della concessione (art. 32). Pertanto, il concessionario che interri in tale fondo una tubazione per condurre l'acqua captata dalla sorgente allo stabilimento d'imbottigliamento, in assenza di un decreto di esproprio, viola i limiti dell'atto di concessione, restando così esposto all'azione di reintegrazione del privato.
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 CORTE COST., Regio Decr. 29/07/1927 num. 1443 art. 19 CORTE COST., Regio Decr. 29/07/1927 num. 1443 art. 32
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)