Sez. 1, Sentenza n. 637 del 23/01/1987 (Rv. 450353 - 01)
ATTI AMMINISTRATIVI - ORDINANZE - INGIUNZIONE IRROGATIVA DI SANZIONE PECUNIARIA - OPPOSIZIONE - NOTIFICA IN PARTE O COMUNQUE IN TERMINI INCOMPLETI DEL RICORSO - ERRORE DEL CANCELLIERE - NULLITÀ DELL'ATTO - CONDIZIONI - COSTITUZIONE DELLA P.A. - SANATORIA.*
ATTI AMMINISTRATIVI - ORDINANZE - INGIUNZIONE IRROGATIVA DI SANZIONE PECUNIARIA - OPPOSIZIONE - NOTIFICA IN PARTE O COMUNQUE IN TERMINI INCOMPLETI DEL RICORSO - ERRORE DEL CANCELLIERE - NULLITÀ DELL'ATTO - CONDIZIONI - COSTITUZIONE DELLA P.A. - SANATORIA.*
Nel giudizio d'opposizione avverso ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione pecuniaria amministrativa, nella disciplina di cui alla legge 24 dicembre 1975 n. 706 (richiamante la legge 3 maggio 1967 n. 317), la circostanza che il ricorso introduttivo, tempestivamente depositato presso la cancelleria del pretore, sia stato per errore del cancelliere notificato solo in parte o comunque in termini incompleti, comporta la nullità dell'atto medesimo, a norma dell'art. 164 primo comma cod. proc. civ., solo quando si determini assoluta incertezza sui requisiti di cui allo art. 163 nn. 1, 2 e 3 cod. proc. civ.. peraltro, tale eventuale nullità resta sanata dalla Costituzione dell'amministrazione opposta, senza che l'efficacia "ex nunc" di questa sanatoria (art. 164 secondo comma cod. proc. civ.) possa influire sulla procedibilità dell'opposizione, da riscontrarsi esclusivamente sulla base della tempestività di quel deposito.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 313 CORTE COST., Legge 03/05/1967 num. 317 art. 9 CORTE COST., Legge 24/12/1975 num. 706 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)