Sez. 1, Sentenza n. 1091 del 14/02/1990 (Rv. 465338 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE - MANCATA CONTESTAZIONE PERSONALE DELL'INFRAZIONE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE DI PAGAMENTO DELLA SANZIONE - ESCLUSIONE.*
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE - MANCATA CONTESTAZIONE PERSONALE DELL'INFRAZIONE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE DI PAGAMENTO DELLA SANZIONE - ESCLUSIONE.*
In tema di contestazione di violazioni amministrative, ai sensi dell'art. 14 legge 1981 n. 689, la mancata contestazione personale dell'infrazione, anche quando ne sussista la possibilità , non costituisce causa di Estinzione dell'obbligazione di pagamento delle correlate sanzioni pecuniarie e non invalida, per ciò, la successiva ordinanza-ingiunzione quando siasi, comunque, proceduto alla notificazione degli estremi della violazione nel prescritto termine di novanta giorni. (V 473/90, mass n 465001; (V 56/88, mass n 456714; (V 637/87, mass n 450353).*
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)