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Sez. 5, Sentenza n. 26683 del 18/12/2009 (Rv. 610990 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPONIBILE - CALCOLO - VALORE INIZIALE - MAGGIORAZIONI | Spese incrementative - Documenti dimostrativi - Mancata allegazione alla dichiarazione - Irrilevanza - Rettifica - Impugnazione - Onere del contribuente di produrre in giudizio i documenti dimostrativi - Sussistenza - Decorso del termine di cui all'art. 2220 cod. civ. - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2009-12-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/610990-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPONIBILE - CALCOLO - VALORE INIZIALE - MAGGIORAZIONI

In tema di INVIM, il diritto di computare nel valore iniziale del bene immobile alienato le spese incrementative (sostenute, come nella specie, dopo l'entrata in vigore del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643) non è escluso dalla mancata allegazione alla dichiarazione dei documenti dimostrativi, potendo tale documentazione essere fornita successivamente al giudice tributario. Tuttavia, allorché si sia dichiarato, al fine del computo in aumento del valore iniziale, il sostenimento di spese incrementative, il contribuente ha l'onere di fornirne in giudizio, in caso d'impugnazione della rettifica adottata dall'Ufficio, idonea documentazione giustificativa; né può sottrarsi all'assolvimento di tale onere invocando l'insussistenza dell'obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni (art. 2220 cod. civ.), perché l'interesse fiscale esige che il contribuente conservi la documentazione contabile necessaria per giustificare le spese incrementative dichiarate per tutto il periodo in cui è esercitabile il potere di accertamento dell'Ufficio, anche ove questo si protragga oltre la scadenza del termine decennale di conservazione delle scritture contabili.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 643 art. 11 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 643 art. 13, DPR 26/10/1972 num. 643 art. 18 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2220

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)