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Sez. 1, Sentenza n. 2662 del 23/07/1968 (Rv. 335198 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - IN GENERE - INTERPOSIZIONE DI PERSONA - REALE - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1968-07-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/335198-01

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - IN GENERE - INTERPOSIZIONE DI PERSONA - REALE - NOZIONE.*

L'interposizione reale di persona, che si basa normalmente su un mandato, si ha allorquando un soggetto (interposto), d'intesa con altro soggetto, (interponente) contratta con un terzo soggetto in nome proprio e diventa effettivo titolare dei diritti nascenti dal contratto, con l'Obbligo derivante dai rapporti interni con il secondo soggetto (interponente) di ritrasmetterli allo stesso.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1705

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)