Sez. 1, Sentenza n. 2662 del 23/07/1968 (Rv. 335198 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - IN GENERE - INTERPOSIZIONE DI PERSONA - REALE - NOZIONE.*
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - IN GENERE - INTERPOSIZIONE DI PERSONA - REALE - NOZIONE.*
L'interposizione reale di persona, che si basa normalmente su un mandato, si ha allorquando un soggetto (interposto), d'intesa con altro soggetto, (interponente) contratta con un terzo soggetto in nome proprio e diventa effettivo titolare dei diritti nascenti dal contratto, con l'Obbligo derivante dai rapporti interni con il secondo soggetto (interponente) di ritrasmetterli allo stesso.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1705
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)