Sez. 6, Sentenza n. 10219 del 08/05/1998 Ud. (dep. 29/09/1998) Rv. 212243 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - OMISSIONE O RIFIUTO DI ATTI DI UFFICIO - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) | Fattispecie di cui al secondo comma - Richiesta dell'interessato - Mera segnalazione di pericolo - Irrilevanza ai fini del dovere di rispondere entro il termine previsto dalla norma incriminatrice - Necessità che la richiesta si atteggi sostanzialmente come una diffida - Sussistenza.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - OMISSIONE O RIFIUTO DI ATTI DI UFFICIO - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE)
In tema di omissione di atti d'ufficio, ai fini dell'art. 328, comma secondo, cod. proc. pen., la richiesta del privato deve atteggiarsi sostanzialmente come una diffida, non potendosi assegnare il valore di una formale richiesta alla mera segnalazione di un pericolo connesso allo stato di un immobile (nella specie, modesto manufatto sito in zona rurale).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 328 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)