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Sez. 6, Sentenza n. 10002 del 08/06/2000 Ud. (dep. 22/09/2000) Rv. 218339 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - OMISSIONE O RIFIUTO DI ATTI DI UFFICIO - IN GENERE | Fattispecie contemplata dal secondo comma dell'art. 328 cod. pen. - Richiesta del privato - Formulazione - Requisiti necessari per l'insorgenza dell'obbligo di provvedere o di giustificare le ragioni del ritardo da parte del pubblico ufficiale - Individuazione.
Stato
decisa il 2000-06-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/218339-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - OMISSIONE O RIFIUTO DI ATTI DI UFFICIO - IN GENERE

Affinché possa configurarsi il reato di rifiuto di atti di ufficio nella formulazione di cui al secondo comma dell'art. 328 c.p. e possa conseguentemente qualificarsi come omissione penalmente rilevante il ritardo a provvedere, è necessario che la "richiesta" in essa norma prevista, da indirizzarsi al p.u. abbia il contenuto di una espressa diffida ad adempiere (Nella specie la Corte ha annullato la sentenza di merito, rilevando che, non poteva ritenersi sufficiente una mera richiesta del privato volta ad ottenere "chiarimenti.... ai sensi dell'art. 328 c.p.").

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 328

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)