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Sez. L, Sentenza n. 25255 del 14/12/2010 (Rv. 615312 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - IN GENERE | Pensione ordinaria di inabilità in favore dei titolari di assegno di invalidità - Attribuzione ai soggetti già titolari di pensione di invalidità - Configurabilità - Esclusione - Svolgimento o meno di attività lavorativa dopo il conseguimento della pensione - Irrilevanza - Questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., dell'art. 2 della legge n. 222 del 1984 - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2010-12-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/615312-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - IN GENERE

La norma di cui all'art.. 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222 - che prevede la pensione ordinaria di inabilità a favore degli assicurati e dei titolari di assegno di invalidità - esclude che tale prestazione possa essere attribuita ai soggetti già titolari di pensione di invalidità secondo la disciplina previgente, indipendentemente dalla circostanza che questi svolgano o meno una confacente attività lavorativa dopo il conseguimento della pensione. La disciplina recata dalla menzionata disposizione non si presta, del resto, ad essere sospettata di contrasto con gli artt. 3 e 38 Cost., atteso che - come posto in rilievo dalla sentenza n. 1116 del 1988 della Corte costituzionale - il principio di gradualità dell'intervento legislativo per l'attuazione di un sistema ottimale di prestazioni previdenziali legittima differenze di trattamento legate alla successione temporale delle fasi di sviluppo del sistema medesimo, non rimanendo scalfita la collocazione nell'ambito del sistema precedente dei titolari di pensione di invalidità che, dopo l'entrata in vigore della legge n. 222 del 1984, abbiano perduto quella limitata capacità lavorativa di cui prima godevano e che non era di ostacolo al conseguimento della pensione di invalidità.

Riferimenti normativi: Legge 12/06/1984 num. 222 art. 1 CORTE COST., Legge 12/06/1984 num. 222 art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 38

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)