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Sez. L, Sentenza n. 8504 del 22/06/2000 (Rv. 537921 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - IN GENERE | Pensione ordinaria di inabilità in favore dei titolari di assegno di invalidità - Ammissibilità - In favore dei soggetti già titolari di pensione di invalidità - Esclusione - Svolgimento o meno di una attività lavorativa dopo il conseguimento della pensione - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2000-06-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/537921-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - IN GENERE

La norma dell'art. 2 della legge n. 222/1984 - che prevede la pensione ordinaria di inabilità a favore degli assicurati e dei titolari di assegno di invalidità - esclude che tale prestazione possa essere attribuita ai soggetti già titolari di pensione di invalidità secondo la disciplina previgente, indipendentemente dalla circostanza che questi svolgano o meno una confacente attività lavorativa dopo il conseguimento della pensione.

Riferimenti normativi: Legge 12/06/1984 num. 222 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)