Sez. L, Sentenza n. 23105 del 10/12/2004 (Rv. 579147 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - IN GENERE | Pensione di invalidità a carico del Fondo telefonico - Trattamento pensionistico di inabilità in base alle disposizioni sull'assicurazione generale obbligatoria - Possesso dei relativi requisiti dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 685 del 1996 - Esclusione - Fondamento - Dubbi di illegittimità costituzionale - Insussistenza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - IN GENERE
Il personale iscritto ad un Fondo di previdenza, nella specie il Fondo telefonico, e già titolare di pensione di invalidità a carico del Fondo medesimo, qualora dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 685 del 1996 (secondo cui "agli iscritti al Fondo, con effetto sulle domande presentate successivamente all'entrata in vigore del decreto, si applicano le disposizioni in materia di invalidità e di inabilità vigenti nell'assicurazione generale obbligatorio") si trovi in possesso dei requisiti previsti, non è legittimato a conseguire il trattamento pensionistico di inabilità in base alle disposizioni sull'assicurazione generale obbligatoria, atteso che le disposizioni della legge n. 222 del 1984 sono state recepite dal Fondo soltanto con il menzionato D.Lgs. n. 685, con decorrenza primo gennaio 1997. Ne consegue che la prestazione in godimento in epoca antecedente a tale data costituiva una pensione di invalidità e non certo un assegno ai sensi dell'art. 1 della citata legge n. 22, nè tale disciplina comporta dubbi di illegittimità costituzionale atteso che il principio di gradualità dell'intervento legislativo per l'attuazione di un sistema ottimale di prestazioni previdenziali alla stregua dell'art. 38 Cost. legittima differenze di trattamento legate alla successione temporale delle fasi di sviluppo del sistema medesimo, non rimanendo scalfita la collocazione nell'ambito del sistema precedente dei titolari di pensione di invalidità che, dopo l'entrata in vigore della legge n. 22 del 1984, abbiano perduto quella limitata capacità lavorativa di cui prima godevano e che non era di ostacolo al conseguimento della pensione di invalidità.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 04/12/1996 num. 658 art. 4, Legge 02/06/1984 num. 222 CORTE COST., Costituzione art. 38
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)