Sez. 2, Sentenza n. 2853 del 17/08/1968 (Rv. 335538 - 01)
DIRITTI REALI - SERVITU PREDIALI - UTILITA - VANTAGGIO FUTURO - SERVITU A VANTAGGIO DI UN EDIFICIO DA COSTRUIRE - NOZIONE - COSTITUZIONE VOLONTARIA DI SERVITU RECIPROCHE SUI FONDI - IMMEDIATA EFFICACIA REALE - OPPONIBILITA AI TERZI ACQUIRENTI - CONDIZIONI.*
DIRITTI REALI - SERVITU PREDIALI - UTILITA - VANTAGGIO FUTURO - SERVITU A VANTAGGIO DI UN EDIFICIO DA COSTRUIRE - NOZIONE - COSTITUZIONE VOLONTARIA DI SERVITU RECIPROCHE SUI FONDI - IMMEDIATA EFFICACIA REALE - OPPONIBILITA AI TERZI ACQUIRENTI - CONDIZIONI.*
Le servitu a favore di un edificio da costruire - cui si riferisce il 2 comma dell'art. 1029 cod. civ. relativo alle servitu per vantaggio futuro - e che non producono effetto fino a quando l'edificio non sia costruito, sono soltanto quelle che consentono una migliore utilizzazione di esso (quali, ad esempio, le vedute, lo stillicidio, l'acquedotto destinato a condurre l'acqua in dotazione dell'edificio etc). Quando, invece, si tratti di servitu reciproche mediante le quali siano convenzionalmente imposte determinate limitazioni a costruire (in ordine alle distanze o all'altezza dei futuri edifici) su ciascuno dei terreni che ne sono oggetto, tali servitu- comportando una utilizzazione piu limitata di essi(vantaggiosa da un lato e onerosa dall'altro ai fini della loro edificabilita) - devono ritenersi afferire direttamente ai terreni stessi e, pertanto, immediatamente produttive di effetti reali. Conseguentemente, le servitu predette sono opponibili ai terzi acquirenti dei rispettivi terreni gravati, sempreche sia stato adempiuto l'Onere della loro tempestiva trascrizione. (V. 2194-59).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1029, Cod. Civ. art. 2643, Cod. Civ. art. 2644
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)