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Sez. 2, Sentenza n. 2949 del 23/07/1976 (Rv. 381709 - 01)

DIRITTI REALI - SERVITU - PREDIALI - REQUISITI - UTILITA - VANTAGGIO FUTURO - COSTITUZIONE DI SERVITU A CARICO O A FAVORE DI UN FONDO OVVERO DI UN EDIFICIO DA COSTRUIRE - CRITERIO DI ACCERTAMENTO - RIFERIMENTO ALL'ATTUALITA O MENO DELL'UTILITA - NECESSITA - UTILITA COLLEGATA ALLA COSTRUZIONE DI EDIFICI - COSTITUZIONE DELLA SERVITU - EFFETTI OBBLIGATORI - UTILITA INDIPENDENTE DALLA COSTRUZIONE - SERVITU PER VANTAGGIO FUTURO - COSTITUZIONE CON CARATTERE REALE - DIVIETO DI NON EDIFICARE OLTRE UNA CERTA ALTEZZA - CONFIGURABILITA.*
Stato
decisa il 1976-07-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/381709-01

DIRITTI REALI - SERVITU - PREDIALI - REQUISITI - UTILITA - VANTAGGIO FUTURO - COSTITUZIONE DI SERVITU A CARICO O A FAVORE DI UN FONDO OVVERO DI UN EDIFICIO DA COSTRUIRE - CRITERIO DI ACCERTAMENTO - RIFERIMENTO ALL'ATTUALITA O MENO DELL'UTILITA - NECESSITA - UTILITA COLLEGATA ALLA COSTRUZIONE DI EDIFICI - COSTITUZIONE DELLA SERVITU - EFFETTI OBBLIGATORI - UTILITA INDIPENDENTE DALLA COSTRUZIONE - SERVITU PER VANTAGGIO FUTURO - COSTITUZIONE CON CARATTERE REALE - DIVIETO DI NON EDIFICARE OLTRE UNA CERTA ALTEZZA - CONFIGURABILITA.*

Per stabilire se sia costituita una servitu a vantaggio o a carico di un fondo esistente ovvero di un edificio da costruire, occorre far riferimento al criterio dell'attualita o meno della utilitas nella quale il contenuto della servitu si concreta. Se, infatti, la utilitas presuppone la costruzione degli edifici, nel senso che, in loro Mancanza, il contenuto del rapporto risulterebbe privo dell'inerenza oggettiva necessaria a dar vita concreta alla servitu, si verte nell'ipotesi prevista dal secondo comma dell'art 1029 cod civ e, pertanto, il patto costitutivo della servitu ha effetti soltanto obbligatori. Se, invece, il vantaggio o l'Onere risultano indipendenti dalla prevista costruzione degli edifici, nel senso che si imprimono direttamente sul suolo non ancora edificato, incidendo sulla sua utilizzabilita, e applicabile il primo comma del citato art 1029 e si verte nella ipotesi di servitu immediatamente costituita con carattere di realita. In quest'ultima previsione vanno inquadrate le pattuizioni che pongono il divieto di non edificare oltre una certa altezza, nel fondo servente. (V 4251/74, mass n 372916; (V 2853/68, mass n 335538).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1029

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)