Sez. 2, Sentenza n. 5439 del 07/05/1992 (Rv. 477149 - 01)
Proprietà - Limitazioni legali della proprietà - Rapporti di vicinato - Aperture (finestre) - Veduta - Distanze legali - Apertura (per l') - Vedute laterali od oblique | Edifici costruiti in adesione sullo stesso lato di una via pubblica - Apertura di vedute laterali od oblique sulla costruzione vicina - Esonero dall'obbligo delle distanze ex art. 905 ultimo comma cod. civ. - Esclusione - Vedute laterali od oblique costituenti contemporaneamente veduta diretta sulla via pubblica - Ininfluenza.
Proprietà - Limitazioni legali della proprietà - Rapporti di vicinato - Aperture (finestre) - Veduta - Distanze legali - Apertura (per l') - Vedute laterali od oblique
Nel caso di edifici costruiti in adesione sullo stesso lato di una via pubblica non trova applicazione l'esonero dall'obbligo delle distanze, di cui all'ultimo comma dell'art. 905 cod. civ., per l'apertura in una di esse di vedute laterali od oblique sulla costruzione vicina, restando questa soggetta al rispetto delle distanze stabilite dall'art. 906 cod. civ. ancorché la veduta formi nello stesso tempo una veduta diretta sulla via pubblica.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 905, Cod. Civ. art. 906
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)