Sez. 3, Sentenza n. 6107 del 20/03/2006 (Rv. 588378 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - TERMINI DI COMPARIZIONE - IN GENERE | Data - Errore nell'indicazione - Nullità - Condizioni - Accertamento - Spettanza - Giudice del merito - Sindacabilità in Cassazione - Limiti.
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - TERMINI DI COMPARIZIONE - IN GENERE
In tema di vizi dell'atto di citazione, l'accertamento relativo all'effettiva sussistenza di un'incertezza nella indicazione della data dell'udienza di comparizione e alla superabilità o meno di essa, con un minimo di diligenza e buon senso, costituisce apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)