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Sez. 1, Sentenza n. 8696 del 02/09/1998 (Rv. 518542 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - NULLITÀ - IN GENERE | Mancata indicazione della data dell'udienza di comparizione o incertezza su tale data - Nelle copie notificate dell'atto - Nullità della citazione - Sussistenza - Indicazione della data nell'originale - Insufficienza - Incertezza in ordine alla data - Accertamento del giudice di merito - Insindacabilità in Cassazione - Limiti.
Stato
decisa il 1998-09-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/518542-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - NULLITÀ - IN GENERE

La nullità della citazione per mancata indicazione dell'udienza di comparizione nella copia notificata sussiste sia se manchi totalmente detta indicazione, sia se essa sia assolutamente incerta, ossia tale da non rendere possibile l'individuazione della data effettivamente fissata, senza che a tal fine possa sopperirsi attraverso le date indicate nell'originale, atteso che la parte interessata non ha il dovere di colmare le lacune ed eliminare le incertezze dell'atto che le viene consegnato, dovendo unicamente riferirsi al contenuto di esso per svolgere le attività processuali che le sono consentite a seguito della chiamata in giudizio; l'accertamento relativo all'effettiva sussistenza di una incertezza nell'indicazione della data e all'insuperabilità di essa alla stregua delle risultanze documentali è accertamento di fatto riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)