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Sez. L, Sentenza n. 1261 del 13/03/1978 (Rv. 390615 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - AI FINI DELLA COMMISURAZIONE DELLA MAGGIORAZIONE PER IL LAVORO STRAORDINARIO - CRITERI.*
Stato
decisa il 1978-03-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/390615-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - AI FINI DELLA COMMISURAZIONE DELLA MAGGIORAZIONE PER IL LAVORO STRAORDINARIO - CRITERI.*

Nella retribuzione spettante per il lavoro ordinario, ai fini della commisurazione della maggiorazione per il lavoro straordinario, devesi ricomprendere non solo la paga costituita dal puro stipendio o salario, ossia la cosiddetta paga base, ma altresi tutte le ulteriori indennita o retribuzioni, che rivestano carattere di continuita. In essa rientrano percio i ratei di mensilita aggiuntive nonche le indennita di trasporto e di mensa corrisposte ai dipendenti di una compagnia aerea, in quanto percepite non occasionalmente ma con continuita per tutto il periodo necessario a realizzarne la funzione.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Regio Decr. Legge 15/03/1923 num. 692 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)