diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 9163 del 07/06/2003 (Rv. 564052 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Contratti collettivi di diritto comune - Censurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie in materia di contratto a tempo determinato ricadente nell'ambito di applicazione delle leggi n.230 del 1962 e n. 56 del 1987 e relativa interpretazione dei contratti collettivi autorizzanti l'apposizione di termine.
Stato
decisa il 2003-06-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/564052-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE

L'interpretazione delle disposizioni contrattuali collettive di diritto comune è riservata al giudice di merito, le cui valutazioni soggiacciono, in sede di legittimità, alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale ed al controllo in ordine alla sussistenza di una motivazione coerente e logica.(Nella specie, la Suprema Corte ha ritenuto esente da vizi di motivazione la sentenza del giudice di merito che, in materia di contratto a termine soggetto ratione temporis all'applicabilità degli artt. 1, comma secondo, lett. C della legge 18 aprile 1962, n.230, e 23 della legge 28 febbraio 1987, n.56 rinviante in materia alla contrattazione collettiva di diritto comune, aveva ritenuto il contratto stipulato tra le parti privo dei caratteri di straordinarietà ed occasionalità previsti dalla legge per giustificare la costituzione di un rapporto a termine, e privo anche dei caratteri di stagionalità e saltuarietà previsti dalla contrattazione collettiva, e ne aveva dedotto che, essendo stato il termine illegittimamente apposto, il rapporto doveva intendersi a tempo indeterminato).

Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1, Legge 28/02/1987 num. 56 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)