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Sez. L, Sentenza n. 4199 del 23/03/2002 (Rv. 553224 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Ipotesi di assunzioni a termine previste dalla contrattazione collettiva in base all'art. 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 - Rapporto con le disposizioni della legge 18 aprile 1962, n. 230 - Inserimento in un medesimo sistema - Fattispecie.
Stato
decisa il 2002-03-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/553224-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE

In tema di identificazione delle fattispecie nelle quali è consentita l'assunzione di lavoratori subordinati con contratto di lavoro a termine, ai sensi dell'art. 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, (disposizione che opera sul medesimo piano della disciplina generale dettata in materia dalla legge 18 aprile 1962, n. 230 e si inserisce nel sistema da questa delineato), la contrattazione collettiva è libera di individuare nuove ipotesi di legittima apposizione del termine al rapporto di lavoro. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto legittima l'assunzione a termine di un lavoratore con contratto di inserimento lavorativo ex art. 10 dell'accordo interconfederale del 18 dicembre 1988, la cui validità è stata prorogata dal successivo accordo 20 gennaio 1993, in quanto si trattava di un lavoratore infraventinovenne, assunto per mansioni per le quali non era consentita la stipula di contratti di formazione e lavoro, e nei limiti della clausola di contingentamento previsto dal medesimo art. 10).

Riferimenti normativi: Legge 28/02/1987 num. 56 art. 23 CORTE COST., Legge 18/04/1962 num. 230 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)