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Sez. L, Sentenza n. 3843 del 29/03/2000 (Rv. 535153 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Apponibilità del termine al contratto di lavoro - Ipotesi specifiche previste dalla contrattazione collettiva - Incidenza sull'onere del datore di lavoro di provare la legittimità del termine e dell'eventuale proroga - Esclusione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2000-03-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/535153-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE

L'art. 23 della legge 28 febbraio 1987 n. 56, che attribuisce alla contrattazione collettiva la possibilità di definire nuove ipotesi di legittima apposizione del termine che possono essere diverse e più ampie rispetto a quelle previste dalla legge, non modifica l'onere della prova delle condizioni che giustificano sia l'apposizione di un termine al contratto di lavoro, sia l'eventuale temporanea proroga al termine stesso, onere che l'art. 2 della legge n. 230 del 1962 pone a carico del datore di lavoro, esplicitamente confermando quanto già deriva dall'applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 cod. civ.; e dal mancato assolvimento di tale onere probatorio deriva la trasformazione in un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato dei successivi rapporti a termine, in base all'art. 2 della legge n. 230 del 1962, applicabile anche nelle predette ipotesi (fattispecie relativa ad assunzioni a termine effettuate dalla SpA Ferrovie dello Stato ex art. 15 del c.c.n.l. 1990/92).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 18/04/1962 num. 230 art. 2 CORTE COST., Legge 28/02/1987 num. 56 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)