Sez. U, Ordinanza n. 12638 del 13/05/2019 (Rv. 653936 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE | Conflitto fra clausole di proroga della giurisdizione in caso di litispendenza o connessione di cause - Criterio della prevalenza - Inoperatività – Decisione sulla giurisdizione – Attribuzione al giudice preventivamente adito.
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE
In tema di competenza giurisdizionale nell'ambito degli Stati dell'Unione europea, il criterio della prevalenza della clausola di proroga della giurisdizione, previsto dall'art. 31, par. 2, del Reg. Ue n. 1215 del 2012, non opera quando il rapporto giuridico tra le parti sia disciplinato da molteplici regolamentazioni contrattuali, contenenti più clausole di proroga tra loro confliggenti nella scelta del giudice nazionale; ne consegue che, in caso di litispendenza o connessione tra controversie nelle quali rilevino siffatte clausole, la decisione sulla giurisdizione rimane attribuita al giudice preventivamente adito e quello successivamente adito sospende d'ufficio il procedimento finché sia stata accertata la competenza dell'autorità giurisdizionale adita in precedenza, ai sensi dell'art. 29 dello stesso Reg. Ue n. 1215 del 2012.
Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 12/12/2012 num. 1215 art. 29, Regolam. Consiglio CEE 12/12/2012 num. 1215 art. 31 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)