Sez. U, Ordinanza n. 7621 del 18/03/2019 (Rv. 653309 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE | "Trust" costituito da cittadino italiano in Stato estero ove non operano Convenzioni, con trustee domiciliato in quello Stato e beneficiari domiciliati in Italia - Clausola di proroga della giurisdizione in favore dello Stato estero per le controversia relativa all’"administration" – Applicabilità alle controversie sulla validità del rapporto - Esclusione.
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE
In caso di "trust" (nella specie, discrezionale ed irrevocabile) costituito da una cittadina italiana in uno Stato estero (quale le Isole Cayman) ove non trovano applicazione la Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, né i Regolamenti (CE) n. 44 del 2001 o (UE) n. 1215 del 2012 né, ancora, le Convenzioni di Lugano del 16 settembre 1988 o del 30 settembre 2007, con individuazione del "trustee" in una società domiciliata in quello Stato e dei beneficiari in persone fisiche o giuridiche domiciliate in Italia, la clausola negoziale di proroga della giurisdizione in favore dei giudici dello Stato estero per le controversie in materia di "administration" del "trust" non si estende a quella in tema di validità del rapporto nel suo complesso considerato.
Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 12/12/2012 num. 1215
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)