Sez. U, Ordinanza n. 3364 del 15/02/2007 (Rv. 596109 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - PENDENZA DI LITE DAVANTI A GIUDICE STRANIERO | Litispendenza internazionale - Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 e Regolamento CE n. 44/2001 - Applicabilità - Conseguenze - Sospensione necessaria del processo - Istanza di regolamento ex art. 42 cod. proc. civ. - Ammissibilità - Clausola di proroga della competenza - Rilevanza - Esclusione.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - PENDENZA DI LITE DAVANTI A GIUDICE STRANIERO
In tema di litispendenza internazionale, già regolata dall'art. 21 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 e attualmente dagli artt. 27 e 30 del Regolamento CE n. 44/2001, il giudice successivamente adito deve sospendere d'ufficio il giudizio finchè sia stata dichiarata la competenza giurisdizionale del giudice straniero preventivamente adito e deve poi declinare la propria competenza in favore del giudice straniero ove la competenza di quest'ultimo risulti accertata, ovvero proseguire il processo se il primo giudice si dichiara incompetente. Conseguentemente, si versa in ipotesi di sospensione necessaria, soggetta al rimedio del regolamento di competenza, senza che rilevi la clausola di proroga della competenza in base alla quale sussiste la competenza del giudice successivamente adito, che deve comunque sospendere il procedimento.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Legge 21/06/1971 num. 804, Regolam. Consiglio CEE 22/12/2000 num. 44 art. 23, Regolam. Consiglio CEE 22/12/2000 num. 44 art. 27, Regolam. Consiglio CEE 22/12/2000 num. 44 art. 30
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)