diritto.io

Sez. U - , Ordinanza n. 30714 del 29/10/2021 (Rv. 662650 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) - Provvedimento di esclusione di una società calcistica dal campionato di calcio italiano - Consequenziale domanda risarcitoria - Giurisdizione del giudice amministrativo - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2021-10-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/662650-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE

La causa di risarcimento dei danni conseguenti all'esclusione di una società calcistica dal campionato di calcio per eccesso di indebitamento è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, perché la domanda giudiziale si fonda sulla prospettata illegittimità degli atti adottati dalla F.I.G.C. e l'art. 133, comma 1, lett. z), del d.lgs. n. 104 del 2010 (cd. Codice del processo amministrativo) continua a riservare al g.a. le controversie aventi ad oggetto l'impugnativa di atti delle Federazioni sportive nazionali - che si configurano come decisioni amministrative aventi rilevanza per l'ordinamento statale - e quelle avanzate per pretese risarcitorie nei confronti di queste ultime.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. Z CORTE COST., Decreto Legge 19/08/2003 num. 220 art. 2 CORTE COST., Decreto Legge 19/08/2003 num. 220 art. 3, Legge 17/10/2003 num. 280 CORTE COST., Legge 30/12/2018 num. 145 art. 1 com. 647 CORTE COST. PENDENTE, Legge 30/12/2018 num. 145 art. 1 com. 650 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 103

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)