Sez. U - , Ordinanza n. 3057 del 01/02/2022 (Rv. 663838 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Federazioni sportive - Tesseramento degli atleti - Azione promossa contro atto discriminatorio - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento. SPORT - FEDERAZIONI SPORTIVE - In genere.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
L'azione promossa contro un atto di una federazione sportiva che produce una discriminazione per motivi di nazionalità in relazione al tesseramento degli atleti, esula dalla giurisdizione amministrativa prevista dall'art. 3 del d.l. n. 220 del 2003, conv., con modif., dalla l. n. 280 del 2003, in ordine alle controversie aventi ad oggetto l'impugnativa di atti delle federazioni sportive, che si configurano come decisioni amministrative aventi rilevanza per l'ordinamento statale, ma rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi dell'art. 44 del d.lgs. n. 286 del 1998 e dell'art. 28 del d.lgs. n. 150 del 2011, essendo finalizzata alla tutela di un diritto soggettivo della persona, qualificabile come diritto assoluto.
Decreto Legge 19/08/2003 num. 220 art. 3, Legge 17/10/2003 num. 280 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 44 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 28
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)