Sez. 3, Ordinanza n. 2471 del 20/02/2002 (Rv. 552375 - 01)
COMPETENZA CIVILE - IN GENERE | Cause relative a rapporti di locazione (oneri condominiali riferiti a rapporti di locazione) - Competenza del pretore ex art. 8 comma secondo n. 3. cod. proc. civ. - Attribuzione "ratione materiae" - Conseguenze - Soppressione dell'ufficio del pretore ex D.Lgs. 51/1998 - Sopravvenuta competenza del Tribunale - Configurabilità - Competenza del giudice di pace - Esclusione.
COMPETENZA CIVILE - IN GENERE
Con l'entrata in vigore del decreto legislativo 19.2.1998, n. 51, e con la conseguente soppressione dell'ufficio del pretore, devono ritenersi attribuite al tribunale, "ratione materiae", tutte le controversie "relative a rapporti di locazione", ex art. 8 comma secondo n. 3 cod. proc. civ. (come sostituito dall'art. 3 della legge 535/1990), in esse ricomprese quelle concernenti gli oneri condominiali riferibili a rapporti di locazione (non devolute, alla cognizione del giudice di pace).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 8 com. 2 n. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)