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Sez. 3, Sentenza n. 23813 del 16/11/2007 (Rv. 600582 - 01)

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPETENZA | Opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal giudice di pace in materia esorbitante dalla sua competenza (nella specie locatizia) - Proposizione davanti allo stesso giudice di pace mediante citazione - Necessità - Fondamento - Conversione del ricorso proposto in citazione - Ammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2007-11-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/600582-01

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPETENZA

Poichè l'opposizione a decreto ingiuntivo è devoluta dall'articolo 645 cod. proc. civ., in via funzionale e inderogabile, alla cognizione del giudice che ha adottato il decreto, l'opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal giudice di pace, davanti al quale ai sensi dell'articolo 316 cod. proc. civ. la domanda si propone con citazione a comparire a udienza fissa, in materia esorbitante dalla sua competenza (nella specie locatizia, per il pagamento degli oneri accessori dell'immobile locato) deve essere proposta, per la dichiarazione della nullità del provvedimento monitorio, innanzi allo stesso giudice di pace con citazione e non mediante ricorso, previsto, in via generale, per la particolare materia trattata (art. 447 bis cod. proc. civ.), la cui eventuale conversione in citazione, peraltro, è ammissibile, purchè siano rispettati i termini per la notifica stabiliti dall'articolo 641 cod. proc. civ. (notificazione del ricorso stesso alla controparte nel termine di giorni quaranta).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 7 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 9 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 316 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 447 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/02/1998 num. 51 art. 49, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)