Sez. U, Sentenza n. 12028 del 19/12/1990 (Rv. 470208 - 01)
URBANISTICA - VIGILANZA E SANZIONI - SINDACO - SANZIONI PECUNIARIE - LEGGI ANTERIORI O POSTERIORI ALLA LEGGE 28 GENNAIO 1977 N. 10 - IMPUGNAZIONE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
URBANISTICA - VIGILANZA E SANZIONI - SINDACO - SANZIONI PECUNIARIE - LEGGI ANTERIORI O POSTERIORI ALLA LEGGE 28 GENNAIO 1977 N. 10 - IMPUGNAZIONE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, che l'art. 16 della legge 28 gennaio 1977 n. 10 prevede, fra l'altro, in materia di contributi e sanzioni di cui agli artt. 15 e 18 della legge stessa, e che riguarda sia le contestazioni inerenti allo "an" od al "quantum" della pretesa creditoria, sia quelle che si riferiscono alla legittimità del procedimento di esazione, deve essere affermata pure quando si tratti di sanzioni per infrazioni edilizie irrogate in base a Disposizioni di leggi diverse, anteriori od anche posteriori alla medesima legge n. 10 del 1977. (V 3571/89, mass n 463538; (V 3340/89, mass n 463393).*
Riferimenti normativi: Legge 28/01/1977 num. 10 art. 16
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)