Sez. 1, Sentenza n. 5763 del 24/10/1988 (Rv. 460288 - 01)
ATTI AMMINISTRATIVI - IN GENERE - INFRAZIONI AMMINISTRATIVE - CONTESTAZIONE IMMEDIATA - MANCANZA - INCIDENZA SULLA IRROGABILITÀ DELLA SANZIONE - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
ATTI AMMINISTRATIVI - IN GENERE - INFRAZIONI AMMINISTRATIVE - CONTESTAZIONE IMMEDIATA - MANCANZA - INCIDENZA SULLA IRROGABILITÀ DELLA SANZIONE - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
In tema di infrazioni amministrative, l'eventuale inosservanza dell'Obbligo della contestazione immediata e personale al trasgressore, prevista, quando sia possibile, dall'art. 14 primo comma della legge 24 novembre 1981 n. 689, non incide sulla irrogabilità della sanzione, sempre che si sia provveduto alla contestazione mediante notificazione, ai sensi del secondo comma della citata norma.*
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)