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Sez. 1, Sentenza n. 995 del 22/02/1989 (Rv. 461967 - 01)

ATTI AMMINISTRATIVI - IN GENERE - INFRAZIONI AMMINISTRATIVE - CONTESTAZIONE IMMEDIATA - MANCANZA - INCIDENZA SULLA IRROGABILITÀ DELLA SANZIONE - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1989-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/461967-01

ATTI AMMINISTRATIVI - IN GENERE - INFRAZIONI AMMINISTRATIVE - CONTESTAZIONE IMMEDIATA - MANCANZA - INCIDENZA SULLA IRROGABILITÀ DELLA SANZIONE - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*

I motivi per cui, nel caso concreto, non si proceda alla immediata contestazione della violazione di norme in tema di circolazione stradale possono eventualmente assumere Rilevanza, in Sede disciplinare, in confronto dell'agente verbalizzante, ove si rivelino in contrasto con le Disposizioni dell'art. 140 del codice stradale e dell'art. 14 legge 24 novembre 1981, n. 869 - che prevedono doversi far luogo, quando possibile, a contestazione immediata - ma non incidono sulla efficacia della contestazione tempestivamente eseguita in Forma differita attraverso la notificazione degli estremi della violazione - secondo quanto previsto dagli artt. 141, comma quarto, del codice stradale e 14, comma secondo, legge 24 novembre 1981, n. 869. (V 4225/1988, mass n 459272; (V 2042/1988, mass n 457914; (Conf 5763/1988, mass n 460288).*

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 140 CORTE COST., Legge 15/06/1959 num. 393 art. 140 CORTE COST., Cod. Strada art. 141 CORTE COST., Legge 15/06/1959 num. 393 art. 141 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)