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Sez. 2, Sentenza n. 28115 del 19/06/2015 Cc. (dep. 02/07/2015) Rv. 264230 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - ARRESTI DOMICILIARI | Dispositivi elettronici di controllo - C.d. braccialetto elettronico - Mancata sostituzione della misura della custodia in carcere con gli arresti domiciliari per indisponibilità dello strumento di controllo - Legittimità - Sussistenza.
Stato
decisa il 2015-06-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/264230-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - ARRESTI DOMICILIARI

In tema di arresti domiciliari con la prescrizione dell'adozione del cosiddetto "braccialetto elettronico", qualora il giudice - ritenendo che tale strumento di controllo sia nel caso concreto una modalità di esecuzione degli arresti domiciliari necessaria ed idonea per fronteggiare le esigenze cautelari - non accolga un'istanza di sostituzione della custodia in carcere, a causa della indisponibilità di "braccialetti" da parte della P.G., non sussiste alcun "vulnus" ai principi di cui agli artt. 3 e 13 Cost., perché la impossibilità della concessione degli arresti domiciliari senza controllo elettronico a distanza dipende pur sempre dalla intensità delle esigenze cautelari e, pertanto, è ascrivibile alla persona dell'indagato. (Conf. Sez. 1, n. 520 del 2015, non massimata).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 284 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)