Sez. 2, Sentenza n. 46328 del 10/11/2015 Cc. (dep. 23/11/2015) Rv. 265238 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - ARRESTI DOMICILIARI | Dispositivi elettronici di controllo - C.d. braccialetto elettronico - Mancata sostituzione della misura della custodia in carcere con gli arresti domiciliari per indisponibilità dello strumento di controllo - Legittimità - Sussistenza - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - ARRESTI DOMICILIARI
In tema di arresti domiciliari con la prescrizione dell'adozione del cosiddetto "braccialetto elettronico", qualora il giudice non accolga un'istanza di sostituzione della custodia in carcere, a causa della indisponibilità di "braccialetti" da parte della P.G., non sussiste alcun "vulnus" ai principi di cui agli artt. 3 e 13 Cost., perché la impossibilità della concessione degli arresti domiciliari senza controllo elettronico a distanza dipende comunque dalla intensità delle esigenze cautelari e, pertanto, è ascrivibile alla persona dell'indagato. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto immune da censure il rigetto dell'istanza di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari motivato sulla base della non adeguatezza della misura meno afflittiva, in assenza del prescritto controllo elettronico, in considerazione del notevole allarme sociale connesso ai reati oggetto di indagine, nonchè del livello e dell'intensità del pericolo di recidiva specifica).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 284 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)