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Sez. 1, Sentenza n. 8868 del 16/04/2014 (Rv. 631156 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PER PERSONA DA NOMINARE - DICHIARAZIONE DI NOMINA - EFFETTI | Efficacia retroattiva - Portata - Clausola compromissoria contenuta in contratto preliminare di vendita - Inclusione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2014-04-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/631156-01

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PER PERSONA DA NOMINARE - DICHIARAZIONE DI NOMINA - EFFETTI

Nel contratto per persona da nominare, il terzo designato subentra nel contratto per effetto della nomina e della sua contestuale accettazione e, quindi, acquista i diritti ed assume gli obblighi già facenti capo al contraente originario con effetto retroattivo. Ne consegue che, nel caso in cui al contratto preliminare di vendita venga apposta una clausola compromissoria, il terzo designato al momento della stipula del contratto definitivo deve essere considerato fin dall'origine unica parte contraente contrapposta al promittente venditore ed a questo legata dal rapporto costituito dallo stipulante nella sua interezza, comprensivo quindi della clausola compromissoria contenuta nel solo preliminare e che direttamente lo vincola.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1401

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)