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Sez. 5, Sentenza n. 7501 del 04/06/2001 (Rv. 547201 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - IN GENERE | Operazioni - Distinzione - Imponibili, non imponibili, esenti - Operazioni non imponibili ed operazioni esenti - Differenze - Sovrapponibilità - Esclusione - Esenzioni - Carattere - Eccezionalità - Ricorrenza - Conseguenze.
Stato
decisa il 2001-06-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/547201-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - IN GENERE

Nell'ambito del "sistema IVA", il legislatore ha distinto tre tipi di operazioni: operazioni imponibili, operazioni non imponibili ed operazioni esenti. Sono tutte operazioni che rientrano nel campo di applicazione dell'Iva, nel senso che anche quelle che non determinano l'addebito del tributo (esenti o non imponibili) devono essere formalizzate (mediante registrazioni, fatturazioni, dichiarazioni), a differenza delle operazioni totalmente "fuori campo". Le operazioni "non imponibili" hanno a che fare con il principio di territorialità dell'imposta (art. 8 d.P.R. 633/72), mentre quelle "esenti" sono tali per ragioni di politica sociale (in quanto tendono ad agevolare l'acquirente finale). Quindi, le categorie delle operazioni "non imponibili" e quella delle operazioni "esenti" hanno fondamento sistematico e giustificazione pratica differenti, per cui non sono sovrapponibili.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)