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Sez. 5, Sentenza n. 425 del 01/03/1985 Cc. (dep. 28/03/1985) Rv. 168519 - 01

FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - SUCCESSIONE DI LEGGI - ART. 5 LEGGE N. 400 DEL 1984 - NOZIONE DI "CIRCOSTANZA AD EFFETTO SPECIALE" - NORMA INTERPRETATIVA - EFFETTI AI FINI DELLA SUA APPLICAZIONE - DISTINZIONE TRA TEMPO SUSSEGUENTE E TEMPO PRECEDENTE - VINCOLATIVITÀ NEL TEMPO SUSSEGUENTE - VINCOLATIVITÀ NEL TEMPO PRECEDENTE - ESTREMI - CRITERI.*
Stato
decisa il 1985-03-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/168519-01

FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - SUCCESSIONE DI LEGGI - ART. 5 LEGGE N. 400 DEL 1984 - NOZIONE DI "CIRCOSTANZA AD EFFETTO SPECIALE" - NORMA INTERPRETATIVA - EFFETTI AI FINI DELLA SUA APPLICAZIONE - DISTINZIONE TRA TEMPO SUSSEGUENTE E TEMPO PRECEDENTE - VINCOLATIVITÀ NEL TEMPO SUSSEGUENTE - VINCOLATIVITÀ NEL TEMPO PRECEDENTE - ESTREMI - CRITERI.*

Fornendo la nozione di "circostanza ad effetto speciale" l'art. 5 della legge n. 400 del 1984 si connota come norma interpretativa per cui, ai fini dei suoi effetti, occorre distinguere tra il tempo susseguente alla sua entrata in vigore e il tempo precedente. Nel primo l'interpretazione è vincolante, nel secondo, non essendo vietata una interpretazione contraria o conforme, nulla impedisce che l'interprete attui una interpretazione che pervenga a risultati coincidenti con quelli posti dalla norma, avvalendosi anche del contenuto della legge non ancora entrata in vigore, non già, così facendo, attribuendo a quest'ultima una sua operatività anticipata, ma limitandosi a mutuare da essa nozioni e concetti comunque acquisibili e raggiungibili. (V mass n 166971).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Legge 31/07/1984 num. 400 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)