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Sez. 5 - , Sentenza n. 1111 del 18/01/2017 (Rv. 642528 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE | Trasferimenti di immobili situati in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati - Imposte di registro, ipotecaria e catastale - Agevolazione prevista dall'art. 33, comma 3, della l. n. 388 del 2000 – Presupposto - Acquirente del suolo che realizzi l'edificazione nel quinquiennio - Successivi acquirenti - Inapplicabilità – Fattispecie in tema edificazione realizzata da società partecipata dal primo acquirente.
Stato
decisa il 2017-01-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/642528-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE

Il beneficio dell'assoggettamento all'imposta di registro nella misura dell'1 per cento ed alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, previsto dall’art. 33, comma 3, della l. n. 388 del 2000, "ratione temporis" vigente, per i trasferimenti di immobili situati in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati, si applica a condizione che l'utilizzazione edificatoria avvenga ad opera dello stesso soggetto acquirente ed entro cinque anni dall'acquisto, atteso che la disposizione agevolativa, ispirata alla "ratio" di favorire lo sviluppo equilibrato del territorio e diminuire per l'acquirente edificatore il primo costo di edificazione connesso all'acquisto dell'area, è di stretta interpretazione e non può essere estesa all'attività edificatoria, sia pure tempestiva, di un successivo acquirente. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto legittima la revoca dell'agevolazione, essendo stata realizzata l'attività edificatoria non dalla società acquirente, ma da una sua partecipata cui era stato ceduto il diritto di superficie, ossia da un soggetto giuridico diverso).

Riferimenti normativi: Legge 23/12/2000 num. 388 art. 33 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)