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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 722 del 16/01/2015 (Rv. 634217 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE | Agevolazione prevista dall'art. 33, comma 3, della legge n. 388 del 2000 - Condizioni - Utilizzazione edificatoria nei cinque anni dalla compravendita - Onere della prova a carico del contribuente.
Stato
decisa il 2015-01-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/634217-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE

In tema di agevolazioni tributarie, spetta al contribuente che impugni l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro-ipotecaria-catastale, concernente il recupero delle agevolazioni previste dall'art. 33, comma 3, della legge 30 dicembre 2000, n. 388, applicabile "ratione temporis", provare di aver realizzato l'intento edificatorio, dichiarato nell'atto di acquisto, nel termine di legge di cinque anni, atteso che tale circostanza รจ un elemento costitutivo per il conseguimento del beneficio fiscale richiesto e solo provvisoriamente concesso dalla legge al momento della registrazione.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/2000 num. 388 art. 33 com. 3, Legge 04/08/2006 num. 248 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)