diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 2781 del 26/02/2001 (Rv. 544199 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO AUTONOMO - DETERMINAZIONE | Contributi previdenziali e assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge (nella specie, contributi versati dai notai alla Cassa nazionale del notariato) - Deducibilità in sede di determinazione del reddito professionale - Fondamento - Erronea indicazione di tali contributi tra gli oneri deducibili ex art. 10 d.P.R. n. 597 del 1973 - Conseguenze.
Stato
decisa il 2001-02-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/544199-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO AUTONOMO - DETERMINAZIONE

I contributi previdenziali e assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge (nella specie: contributi versati dai notai alla Cassa nazionale del notariato) sono deducibili in sede di determinazione del reddito professionale ai sensi dell'art. 50, comma primo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, il quale consente, per la determinazione del reddito di lavoro autonomo, la deduzione delle spese "inerenti" all'esercizio dell'arte o professione, per tali dovendosi intendere non soltanto quelle necessarie per la produzione del reddito, ma anche quelle che sono una immediata derivazione del reddito prodotto. Peraltro, in presenza di erronea deduzione da parte del contribuente dei contributi obbligatori dal reddito complessivo (ex art. 10 stesso d.P.R.) anziché in sede di determinazione del reddito di lavoro autonomo, l'amministrazione finanziaria non può limitarsi ad escludere la deduzione effettuata, ma deve procedere alle opportune correzioni.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 10 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 597 art. 50 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)