Sez. 1, Sentenza n. 46942 del 21/11/2003 Cc. (dep. 05/12/2003) Rv. 226636 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Decreto ministeriale "ex" art. 41-bis ord. pen. - Omessa acquisizione del parere del pubblico ministero procedente - Acquisizione del parere della DNA e della DIA - Illegittimità - Esclusione.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
È legittimo il decreto ministeriale di sospensione delle regole di trattamento penitenziario deliberato senza l'acquisizione del parere del pubblico ministero procedente a norma dell'art. 41-bis, comma 2-bis, della legge 26 luglio 1975 n. 354 (cd. ordinamento penitenziario), qualora sia acquisito il parere della Direzione nazionale e di quella distrettuale antimafia che, in quanto organismi di raccordo investigativo, sono necessariamente informati su tutte le vicende concernenti il contesto mafioso di appartenenza del detenuto.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 bis com. 2 n. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/12/2002 num. 279 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)