Sez. 1, Sentenza n. 798 del 23/02/1977 (Rv. 384393 - 01)
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - DIVORZIO - MANCATA APPLICAZIONE IN SENTENZE STRANIERE AL CITTADINO ITALIANO DELLA SUA LEGGE NAZIONALE - DELIBAZIONE IN ITALIA - ESCLUSIONE - LIMITI.*
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - DIVORZIO - MANCATA APPLICAZIONE IN SENTENZE STRANIERE AL CITTADINO ITALIANO DELLA SUA LEGGE NAZIONALE - DELIBAZIONE IN ITALIA - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Quando il criterio della cittadinanza determina il collegamento della fattispecie a un determinato ordinamento giuridico, come il giudice italiano deve applicare allo straniero la legge dello stato al quale questi appartiene, cosi, reciprocamente, non viene data efficacia in Italia a sentenze straniere che non abbiano applicato al cittadino italiano la sua legge nazionale. In particolare, con riferimento all'istituto matrimoniale, cio vale a evitare che un cittadino italiano possa ricorrere alla giurisdizione straniera per ottenere una pronuncia di divorzio per cause radicalmente diverse da quelle consentite dalla legge nazionale, cui tutti i cittadini sono soggetti; e tuttavia, qualora il giudice straniero abbia applicato al rapporto controverso una legge diversa da quella che si sarebbe dovuta applicare in base ai criteri di collegamento indicati nelle norme di diritto internazionale privato, non vi e alcun ostacolo al riconoscimento della sentenza straniera, ove detta applicazione non si risolva in una statuizione contraria all'ordine pubblico. (V 1593/76, mass n 380344; (V 44/76, mass n 378670).*
Riferimenti normativi: Preleggi art. 17, Cod. Proc. Civ. art. 797 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)