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Sez. 1, Sentenza n. 44 del 09/01/1976 (Rv. 378670 - 01)

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI - ORDINE PUBBLICO ITALIANO: NON CONTRARIETA - DIFFORMITA DELLA NORMA STRANIERA APPLICATA - OMESSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE ITALIANA - MANCATA OSSERVANZA DEI CRITERI DI COLLEGAMENTO - IRRILEVANZA - CONDIZIONI - LIMITI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1976-01-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/378670-01

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI - ORDINE PUBBLICO ITALIANO: NON CONTRARIETA - DIFFORMITA DELLA NORMA STRANIERA APPLICATA - OMESSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE ITALIANA - MANCATA OSSERVANZA DEI CRITERI DI COLLEGAMENTO - IRRILEVANZA - CONDIZIONI - LIMITI - FATTISPECIE.*

Una volta riconosciuta la Competenza del giudice straniero alla stregua delle convenzioni internazionali o, in Mancanza, delle norme generali dell'ordinamento italiano, la difformita della norma straniera applicata rispetto alla corrispondente norma italiana, che avrebbe dovuto essere applicata in base alle Disposizioni preliminari del codice civile, non osta alla delibazione della sentenza emanata dal suddetto giudice, salvo il limite rappresentato dal rispetto dell'ordine pubblico; cio in quanto il cosiddetto diritto internazionale privato, contenuto nelle cennate Disposizioni, fa parte dell'ordinamento interno e, pertanto, vincola soltanto il giudice italiano e non anche quello straniero, il quale e, invece, tenuto al rispetto delle norme dello stato cui esso appartiene. (nella specie, la Corte di appello aveva dichiarato esecutiva una sentenza di divorzio emanata dal giudice svizzero, avendo accertato la Competenza di questo ultimo a norma degli artt 1, 2 e 4 della convenzione fra Italia e svizzera 3 gennaio 1933, approvata con legge 15 giugno 1933 n 743 e ritenendo del tutto irrilevante che, essendo ambedue i coniugi cittadini italiani, l'art 17 disp prel cod civ prevedeva l'applicabilita della legge italiana, invece che della legge svizzera concretamente applicata alla controversia di divorzio dalla sentenza straniera. La suprema Corte ha confermato questa statuizione, enunziando il principio di cui in massima). (V 1941/70, mass n 347972).*

Riferimenti normativi: Preleggi art. 17, Cod. Proc. Civ. art. 797 com. 7, Tratt. Internaz. 03/01/1933 num. 1, Tratt. Internaz. 03/01/1933 num. 2, Tratt. Internaz. 03/01/1933 num. 4, Legge 15/06/1933 num. 743

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)